[1]1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve essere originato da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne beneficera'. Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura tripartita con le seguenti provenienze:

[2]- amministrazione beneficiaria, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazioni di servizio, adeguate alla sua capacita' contributiva; - Stato ACP, in forma di partecipazione finanziaria, di partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi; - Fondo.

[3]2. Il totale delle parti a carico dello Stato ACP e dell'amministrazione locale interessata deve, di massima, essere almeno pari alla sovvenzione richiesta al Fondo. La disponibilita' delle prestazioni dei tre partecipanti sara' concomitante. L'amministrazione locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente con il sostegno delle autorita' nazionali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art147 · fonte su Normattiva