1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta degli Stati ACP, al finanziamento di microprogetti. 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti rientranti nell'ambito dell'articolo 187 ed altri progetti corrispondenti ai criteri figuranti nel paragrafo 3 del presente articolo e con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti locali degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali. La Comunita' puo' tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane. 3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria apparsa e costatata a livello locale; - essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali. 4. Speciale priorita' e' data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art201 · fonte su Normattiva