1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a piu' lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni. 2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso. 3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo dello Stato ACP interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art204 · fonte su Normattiva