1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli.
- b)I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni.
- c)Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
