1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli.

  • b)I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni.
  • c)Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art218 · fonte su Normattiva