1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento. 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e il mutuatario. 3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se e' necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, si considera che esso sia approvato alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art222 · fonte su Normattiva