La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario degli Stati ACP interessati per garantire una redditivita' soddisfacente delle attivita' minerarie per lo sviluppo globale di tali Stati. Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonche', eventualmente, altri strumenti comunitari.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art78 · fonte su Normattiva