Su richiesta di uno o piu' Stati ACP la Comunita' intraprendera' azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacita' scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione. Se del caso, la Comunita' dara' inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali. Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunita' puo' intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 105.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art58 · fonte su Normattiva