Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 129, le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti. Scopo di tali azioni e' far si' che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni piu' favorevoli ai mercati della Comunita' ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art95 · fonte su Normattiva