Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art12 · fonte su Normattiva