[1]e revisione

[2]La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961; essa puo' essere sottoposta a revisione con la procedura prevista all'articolo 68, § 1, di detta Convenzione e, eventualmente, esservi incorporata.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art27 · fonte su Normattiva