[1]e revisione
[2]La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961; essa puo' essere sottoposta a revisione con la procedura prevista all'articolo 68, § 1, di detta Convenzione e, eventualmente, esservi incorporata.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
