[1]' per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali par. 1. - La responsabilita' della ferrovia per la morte, il ferimento e qualsiasi altro pregiudizio alla integrita' fisica del viaggiatore, come pure per i danni causati dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza, resta soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato nel quale si e' verificato il fatto.

[2]par. 2. - Per quanto riguarda i colli a mano e gli animali la cui sorveglianza, in base al § 5 dell'articolo 11, spetta ai viaggiatori, la ferrovia e' responsabile soltanto dei danni causati da propria colpa.

[3]par. 3. - Gli articoli seguenti del presente Titolo non si applicano ai casi di cui ai § § 1 e 2.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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