1. L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che ha fatto la proposta. 2. Essa puo' consistere altresi' nella spedizione della cosa o del prezzo o in qualunque altro atto che, secondo i termini della proposta, le pratiche esistenti tra le parti o gli usi, possa considerarsi equivalente alla dichiarazione prevista al comma precedente.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
