1. L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che ha fatto la proposta. 2. Essa puo' consistere altresi' nella spedizione della cosa o del prezzo o in qualunque altro atto che, secondo i termini della proposta, le pratiche esistenti tra le parti o gli usi, possa considerarsi equivalente alla dichiarazione prevista al comma precedente.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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