Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
