Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art6 · fonte su Normattiva