Il compratore non puo' esigere dal venditore l'adempimento in natura se la vendita cade su cosa per la quale e' di uso ed e' normalmente possibile l'acquisto sul mercato per conto del venditore. In tal caso il contratto e' risolto di diritto dalla data in cui tale acquisto deve essere effettuato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art25 · fonte su Normattiva