Qualora il venditore offra la consegna della cosa prima della data stabilita, il compratore ha la facolta' o di accettarla o di rifiutarla; ove l'accetti, puo' riservarsi il diritto di richiedere il risarcimento del danno di cui all'art. 82.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art29 · fonte su Normattiva