[1]Articolo IV

[2]1. Ciascuno Stato che abbia ratificato una o piu' Convenzioni sui conflitti di leggi in materia di formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, o che vi abbia aderito, puo' dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito dell'istrumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme, nei casi previsti da una di dette Convenzioni, se non quando detta legge e' applicabile per effetto di detta Convenzione. 2. Gli Stati che renderanno la predetta dichiarazione indicheranno al Governo dei Paesi Bassi le Convenzioni alle quali essa si riferisce.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~convenzione-artiv · fonte su Normattiva