[1]Articolo XIII
[2]Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato:
- a)le comunicazioni ricevute ai sensi del 4° comma dell'art. I;
- b)le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli II, III, IV e V;
- c)e ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VI e VII;
- d)le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. VIII;
- e)le denunzie ricevute ai sensi dell'art. X;
- f)le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XI.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
[5]L'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Governo dei Paesi Bassi che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
