Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, puo' dichiarare che la Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta in sede internazionale, o a uno solo o a piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. In seguito, qualsiasi estensione di tal genere dovra' essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'estensione avra' effetto nei rapporti fra gli Stati contraenti che entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 37, numero 4, non abbiano sollevato obiezioni all'estensione, e il territorio ed i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dallo Stato in questione, e per il quale o per i quali sara' stata fatta la notifica. Tale obiezione potra' anche essere sollevata da qualsiasi Stato membro al momento di una sua ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'estensione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art32 · fonte su Normattiva