[1]Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, e agli Stati che hanno aderito in conformita' all'articolo 42:

  • 1)le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 41;
  • 2)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' all'articolo 44;
  • 3)le adesioni di cui all'articolo 42 e la data in cui avranno efficacia;
  • 4)le estensioni di cui all'articolo 43 e le date in cui avranno efficacia;
  • 5)le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 42 e 43;
  • 6)le designazioni, indicazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 37 e 38;
  • 7)le denunce di cui all'articolo 45.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede in un unico esemplare che sara' depositato presso gli Archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme verra' inviata, attraverso i canali diplomatici, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art46 · fonte su Normattiva