[1]Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza nonche' agli Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 21:
- 1)le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 20;
- 2)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 25;
- 3)le adesioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
- 4)le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;
- 5)le dichiarazioni menzionate nell'articolo 23, nonche' le loro modifiche e la data in cui queste dichiarazioni e le loro modifiche avranno effetto;
- 6)le denuncie di cui all'articolo 26;
- 7)le riserve di cui agli articoli da 13 a 15 e 24 ed il ritiro delle riserve previste all'articolo 24.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTA a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 12 novembre 1980
