[1]Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza nonche' agli Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 21:

  • 1)le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 20;
  • 2)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 25;
  • 3)le adesioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
  • 4)le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;
  • 5)le dichiarazioni menzionate nell'articolo 23, nonche' le loro modifiche e la data in cui queste dichiarazioni e le loro modifiche avranno effetto;
  • 6)le denuncie di cui all'articolo 26;
  • 7)le riserve di cui agli articoli da 13 a 15 e 24 ed il ritiro delle riserve previste all'articolo 24.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTA a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art27 · fonte su Normattiva