[1]Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, nonche' agli Stati che abbiano aderito in conformita' con le disposizioni dell'articolo 31:

  • 1)le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 30;
  • 2)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' con le disposizioni dell'articolo 35;
  • 3)le adesioni di cui all'articolo 31 e la data alla quale esse avranno effetto;
  • 4)le estensioni di cui all'articolo 32 e la data alla quale esse avranno effetto;
  • 5)le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 31 e 32;
  • 6)le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e 32;
  • 7)le denunce di cui all'articolo 36;
  • 8)le riserve previste negli articoli 26 e 34, e il ritiro delle riserve previsto nell'articolo 34.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sara' inoltrata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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