1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera ed a recarsi sul luogo del proprio servizio comprovando la loro identita' e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali. 2. Le autorita' competenti dello Stato di soggiorno si riservano il diritto di richiedere alle autorita' dello Stato limitrofo il richiamo di determinati agenti.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art12 · fonte su Normattiva