1. Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' economica europea, non e' applicabile nelle relazioni fra tali paesi e territori ed i nuovi Stati membri. 2. I prodotti originari dei paesi e territori associati alla Comunita' sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunita', al regime che era loro applicato prima dell'adesione. Gli articoli da 110 a 114 sono applicabili. 3. Il presente articolo s'applica fino al 31 gennaio 1975. In caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, tale data puo' essere riportata secondo la procedura ed alle condizioni di cui a tale articolo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art119 · fonte su Normattiva