Il presente trattato sara' ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1972. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto, della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
