Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 117 ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
