L'articolo 14, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "Il presidente ed i cinque vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato".
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
