L'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art20 · fonte su Normattiva