Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, puo' decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
