1. Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali:

  • a)il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,
  • b)e' fissato un prezzo di base comune e
  • c)il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro superi sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunita' nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri. 2. Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e' calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. 3. L'importo compensativo e' applicabile soltanto nel periodo in cui e' in vigore il prezzo di base.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art65 · fonte su Normattiva