1. Per i semi oleosi l'articolo 52 s'applica ai prezzi d'intervento derivati. 2. I prezzi d'intervento applicabili nei nuovi Stati membri fino al primo ravvicinamento sono fissati secondo le regole previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, tenendo conto del rapporto normale che deve esistere tra il reddito che deve essere ottenuto dai semi oleosi e quelli risultanti dalla produzione dei prodotti che entrano in concorrenza con i semi nelle colture di avvicendamento.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
