1. Fino al primo ravvicinamento, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere, applicabili in Portogallo, sono calcolati secondo le norme previste e in base ai dati presi in considerazione nell'organizzazione comune dei mercati. L'articolo 285, paragrafi da 2 a 6 e l'articolo 287 si applicano ai prezzi d'intervento cosi' calcolati. Qualora i prezzi di intervento applicabili nella parte continentale del Portogallo e i prezzi di intervento applicabili alle Azzorre non siano parificati al termine della prima tappa, il ravvicinamento di tali prezzi ai prezzi comuni si effettua secondo modalita' da determinare. 2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi corrispondono alla differenza fra i prezzi comuni e i prezzi fissati in Portogallo, corretti, eventualmente, per tener conto dei prezzi di mercato constatati in tale stato membro. L'articolo 240, paragrafi da 2 a 6 e gli articoli 241, 242 e 255 sono applicabili.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
