1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima, dell'adesione un regime di valorizzazione del latte differente a seconda dell'utilizzazione e se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 porta a difficolta' sul mercato, l'importo compensativo applicabile sino al primo ravvicinamento per uno o piu' prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune e' determinato in base alla differenza tra i prezzi di mercato. Per le determinazioni successive, l'importo compensativo e' diminuito ogni anno all'inizio della campagna di un sesto dell'importo originario e soppresso il 1 gennaio 1978. 2. Si adotteranno misure adeguate per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall'applicazione del paragrafo 1 per i prodotti in questione o per altri prodotti lattiero-caseari, e per tener conto delle eventuali modifiche del prezzo comune.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art87 · fonte su Normattiva