Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi od i paesi terzi, sono derivati:

  • a)per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base, in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo;
  • b)per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo: - del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione, - della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art82 · fonte su Normattiva