Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi od i paesi terzi, sono derivati:
- a)per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base, in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo;
- b)per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo: - del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione, - della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
