[1]Protocollo n. 26 concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione l'Irlanda mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazione di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. Le suddette informazioni riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-26-art1 · fonte su Normattiva