[1]Protocollo n. 28 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione il Regno Unito mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco allegato. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. Considerato l'interesse piu' accentuato della Comunita' per alcuni settori, il Regno Unito pone piu' particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori: - ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza); - ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori); - sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci; - metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo; - compatibilita' dei materiali strutturali; - fabbricazione sperimentale del combustibile; - termoidrodinamica; - strumentazione

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-28-art1 · fonte su Normattiva