[1]Protocollo n. 27 concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Norvegia, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Norvegia mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. I settori nei quali la Norvegia mette delle informazioni a disposizione della Comunita' sono i seguenti: - tecnologia dei reattori; - tecnologia dei combustibili e dei materiali; - dinamica dei reattori, controllo e strumenti; - sicurezza nucleare; - tecnologia dei radioisotopi; - chimica del ritrattamento e metodi di analisi; - ricerca in fisica fondamentale; - propulsione navale; - varie (riviste, relazioni di attivita', eccetera). 4. La Norvegia si impegna a fornire alla Comunita' ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' o degli Stati membri all'"Institutt for Atomenergi (IFA)", a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-27-art1 · fonte su Normattiva