[1]Protocollo N. 13 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - la fisica nucleare (basse ed alte energie), - la protezione radiologica, - l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili, - i reattori di ricerca ed i relativi combustibili, - la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-13-art1 · fonte su Normattiva