caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere interiore al 10% (dieci per cento), e' la piu elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
Testo vigente dal 9 aprile 1998
