caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere interiore al 10% (dieci per cento), e' la piu elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;83~accordo-art8 · fonte su Normattiva