Nel caso che una nave di uno degli Stati contraenti subisca avaria od altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altro, la nave ed il carico usufruiranno nel territorio di questo ultimo degli, stessi diritti e benefici che si concedono alle navi e carichi nazionali. Al Comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari, uguali e con le stesse modalita', con cui si prestano alle navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che ha subito incidente od altro sinistro, non saranno sottoposti ad alcun dazio ne' ad altri diritti doganali di importazione, quando si trovino allo stato di merce estera e comunque non siano destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altro Stato contraente. L'esecuzione delle operazioni di salvataggio, come pure la loro organizzazione, saranno subordinate alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art13 · fonte su Normattiva