Ciascuno dei due Governi si impegna a riconoscere, sulla base della reciprocita', i gradi e i diplomi accademici rilasciati ai rispettivi cittadini da Universita' e Istituti di istruzione superiore dell'altro Paese, salvo tuttavia le limitazioni e le esclusioni stabilite dalle vigenti leggi in ciascuno dei due Stati. Una Commissione di esperti dei due Paesi nominata a tal fine dai rispettivi Governi stabilira' entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo l'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento e le condizioni per il medesimo.
Testo vigente dal 18 settembre 1954
