I due Governi prenderanno nel campo delle arti figurative, della musica e del teatro, come pure nel campo cinematografico e radiofonico, tutti quei provvedimenti che potranno contribuire all'approfondimento della conoscenza della vita artistica e intellettuale in genere nei due Paesi. Cio' e' valido in particolare:
- a)per la reciproca organizzazione di esposizioni, concerti, esibizioni di singoli artisti e rappresentazioni di opere teatrali;
- b)per una adeguata immissione di opere radiofoniche dei due Paesi nella compilazione dei programmi, anche a mezzo di speciali accordi tra competenti uffici dei due Stati;
- c)per le massime facilitazioni nello scambio di film documentari ed educativi e specialmente di rassegne settimanali cinematografiche.
Testo vigente dal 18 settembre 1954
