I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocita' e con il piu' largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessita' delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati, o anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art12 · fonte del testo