I due Governi favoriranno con ogni mezzo, e sulla base della reciprocita', il prestito diretto di libri, manoscritti, spartiti musicali e dischi fra le biblioteche d gli archivi dei rispettivi Stati nell'interesse degli studiosi dei due Paesi. Gli Istituti di cultura menzionati nel presente Accordo potranno venire incaricati dell'inoltro delle domande di prestito di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art13 · fonte del testo