Le autorita' competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione del presente accordo come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita.
Testo vigente dal 7 aprile 1975
Le autorita' competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione del presente accordo come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita.
Testo vigente dal 7 aprile 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art13 · fonte su Normattiva