1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo i procedimenti per risolvere ogni questione o controversia che potra' sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo. 2. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno una procedura permanente di arbitrato per l'esame e la soluzione di ogni questione o controversia che non possa essere risolta tramite i procedimenti stabiliti al paragrafo 1. L'organo arbitrale previsto al presente paragrafo decidera' le controversie deferitegli in conformita' ai principi del presente accordo. Le decisioni dell'organo arbitrale saranno definitive ed obbligatorie ai fini delle controversie deferitegli nei confronti delle autorita' competenti e delle istituzioni di entrambi gli Stati. 3. L'organo arbitrale istituito in virtu' del paragrafo 2 consistera' di tre membri. Le autorita' competenti dei due Stati designeranno ciascuna un membro. Il terzo membro verra' designato concordemente dalle due autorita' competenti.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art20 · fonte su Normattiva