1. Tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno essere regolarmente ispezionati prima della loro utilizzazione; resta inteso che le brache perse o eliminabili non dovranno essere riutilizzate. Nei carichi preimbracati, le brache dovranno essere ispezionate tutte le volte che l'operazione si riveli realizzabile e ragionevole. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per ispezione un esame visivo effettuato da persona competente per stabilire se, nella misura in cui cio' possa essere determinato in tale maniera, l'utilizzazione dell'accessorio o braca puo' essere continuata senza alcun rischio.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art24 · fonte su Normattiva