Art. 3 (Convenzione n. 150)
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione puo' considerare talune attivita', dipendenti dalla sua politica nazionale del lavoro, come facenti parte di questioni che, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, sono regolate con il ricorso a negoziati diretti tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
