Art. 1 (Convenzione 127)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CINQUANTUNESIMA SESSIONE (Ginevra, 7-29 giugno 1967)
[3]CONVENZIONE 127
[4]Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore
[5]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sul peso massimo, 1967:
[6]Art. 1.
[7]Ai fini della presente convenzione:
- a)l'espressione "trasporto manuale sui carichi" indica ogni trasporto nel quale il peso del carico e' interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;
- b)l'espressione "trasporto manuale regolare di carichi" indica ogni attivita' rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;
- c)l'espressione "giovane lavoratore" indica i lavoratori di eta' inferiore a diciotto anni.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
