[1]1. La presente convenzione si applica a tutte le attivita' che comportino la esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

[2]2. La convenzione non si applica ne' alle sostanze radioattive, sigillate o no, ne' agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, i quali in considerazione della circostanza che le dosi di radiazioni ionizzanti ricevibili da essi sono deboli, saranno esclusi dalla sua applicazione in uno dei modi con cui si dara' esecuzione alla convenzione, previsti all'art. 1.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art2 · fonte su Normattiva