[1]1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.

[2]2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incarichera' idonei servizi ispettivi del controllo dell'applicazione delle sue norme, o si accertera' che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art15 · fonte su Normattiva