Art. 15 (Convenzione 119)
[1]1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.
[2]2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incarichera' idonei servizi ispettivi del controllo dell'applicazione delle sue norme, o si accertera' che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
